Le notificazioni tramite tNotice sono valide
Le notificazioni tramite servizi privati di posta sono (erano) nulle. Così quanto ha stabilito La Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con l’ordinanza del 1 giugno 2017, n. 13870.
La vicenda
La pronuncia trae origine dai fatti dell’anno 2011 (6 anni fa, fino ad arrivare oggi in Cassazione); al fine di evitare un erronea applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte, é opportuno ricordare il principio generale secondo cui un provvedimento giudiziario, in via definitiva, deve conformarsi al sistema giuridico ed alle disposizioni vigenti al momento in cui sorge la controversia.
Conseguentemente, la riferita pronuncia, deve essere letta considerando le profonde trasformazioni legislative che si sono susseguite in questi 6 anni. Le novitá normative, infatti, hanno completamente ribaltato l’effetto della pronuncia de qua prevedendo effetti diametralmente opposti.
In definitiva, quindi, se era certamente vero quell’accertamento di giustizia nel lontano 2011 (confermato oggi in Cassazione), lo stesso é OGGI del tutto inutile e inapplicabile a seguito della riferita innovazione legislativa.
Come spiega correttamente in questo articolo il sito web “www.avvocatoamilcaremancusi.com“:
“[…] la nullità della comunicazione, atteso che le attestazioni redatte dagli incaricati di un servizio di posta privata non sono assistite dalla funzione probatoria che il già richiamato D.Lgs.n.261 ricollega alla nozione di «invii raccomandati» […]”
Non solo è superata dalle modifiche ed integrazioni legislative, dapprima introdotte con il Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS) ed in seguito rafforzate e diventate completamente attuative con il D.Lgs. n. 179/2016, che modifica ed integra il D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), ma così resa, questa ordinanza, nell’articolo sopra citato – senza attualizzarla – è del tutto fuorviante rispetto all’odierna norma pacificamente consolidata, in ultimo, con le determine in materia del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale – Dipartimento Comunicazione e Servizi Postali, che ribadisce quest’ultimo, ad oggi, la piena equivalenza legale delle licenze ed autorizzazioni generali degli operatori postali privati al servizio, così detto, di posta raccomandata. Senza alcun difetto in ordine al reclamato assunto che gli operatori di posta privata non sono assistiti dalla funzione probatoria che il D.Lgs. n. 261/1999 ricollega alla nozione di “invii raccomandati”.
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Come già ribadito, crediamo che la tecnologia debba risolvere piccoli e grandi problemi offrendo alternative facili, comode ed economiche ai cittadini, come in questo caso.