Proviamo a capire perché la PEC non funziona.
Recentemente più di qualche persona mi ha segnalato una sorta di prassi che si sta costituendo nella Pubblica Amministrazione che di fatto demolisce la funzionalità stessa della PEC.
Varie email provenienti da indirizzi di Posta Elettronica Certificata appartenenti a dirigenti provenienti da diversi ambiti della PA recano in calce il seguente paragrafo:
Questo e’ un messaggio generato automaticamente dal sistema ********. Non utilizzare “reply” o “rispondi” all’indirizzo mittente, perché è una casella non presidiata e qualsiasi messaggio verrà cestinato.
Praticamente un rifiuto dello stesso concetto di PEC da parte del soggetto che l’ha voluta e ne sponsorizza l’utilizzo: la PA.
Ma è possibile rifiutare una PEC?
Una delle caratteristiche della Posta Elettronica Certificata (PEC) è proprio il non ripudio del messaggio.
L’art. 14 del DPR 445/200, sostituito dall’art. 45 dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Valore giuridico della trasmissione” recita testualmente:
Il documento informatico trasmesso per viatelematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
In pratica funziona così:
- Il mittente invia un messaggio al proprio gestore
- Il gestore certifica la trasmissione con l’invio di una ricevuta
- Il gestore invia il messaggio al gestore del destinatario
- Il gestore del destinatario certifica la trasmissione rilasciando una ricevuta
- Il gestore del destinatario mette a disposizione nella casella di posta elettronica del destinatario il messaggio
In nessun modo il destinatario può intervenire per interrompere o annullare lo scambio di certificati tra i due gestori.
In nessun modo la pubblica amministrazione può ripudiare o rifiutare tale comunicazione.
Significa, in buona sostanza, che se una persona riceve una comunicazione PEC da una Pubblica Amministrazione, quest’ultima non può rifiutarsi di accettare risposte alla comunicazione con lo stesso mezzo, tanto più che rispondendo all’indirizzo PEC della Pubblica Amministrazione viene regolarmente rilasciato il certificato di avvenuta consegna a destinazione e in nessun modo la pubblica amministrazione può ripudiare o rifiutare tale comunicazione.
Ma se il destinatario non legge la posta, la PEC non funziona?
In realtà la Posta Elettronica Certificata, con il suo sistema basato sullo scambio di ricevute fra provider, non garantisce mai che il destinatario abbia realmente letto la mail né che il messaggio contenga realmente quanto stabilito tra le parti.
Per fare un paragone con la raccomandata A/R, in caso di assenza del destinatario, viene lasciato un avviso di giacenza presso l’ufficio postale, come pure la consegna della raccomandata avviene con l’apposizione della “firma” per ricevuta, la quale determina gli effetti giuridici della comunicazione.
Con la PEC, invece, quando il PC del ricevente è ad esempio spento o non collegato alla Rete, nessun avviso verrà notificato poiché resterà memorizzato sul server del provider – Inchiesta pubblicata sul mensile Office Magazine n.99 (Maggio 2009)
L’on.le Paolo Coppola, in questo articolo, ha evidenziato tutti i vizi giuridici della PEC.
Quindi la PEC a cosa serve?
Probabilmente analisi più dettagliate potrebbero mettere in luce aspetti utili o interessanti della PEC, ma basandoci sui limiti genetici del sistema possiamo sicuramente dire “a cosa non serve”:
- Non serve ad avere una garanzia di lettura
- Non serve ad avere una certificazione sul contenuto
- Non serve ad abbandonare la costosa Posta Raccomandata
- Non serve a semplificare lo scambio di corrispondenza con la PA
Se la PEC non funziona, perché tNotice dovrebbe farcela?
Perché l’ingegneria giuridica alla base di tNotice supera facilmente tutti i paradossi nei quali la PEC si è arenata.
Di fatto il problema della PEC non è esclusivamente tecnologico, bensì è un mix di difficoltà tecniche e legali. L’innovazione non può prescindere dalla condizione di partenza, questa è una regola imprescindibile.
Per questo tNotice può permettersi di essere la nuova raccomandata (praticamente cancellando il concetto di posta raccomandata o PEC), perché si innesta perfettamente in un mondo molto complesso.
Per comprenderne la forza dobbiamo – purtroppo – scendere nel legalese.
1. tNotice certifica data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni (con firma) e il suo contenuto
Art. 16, comma 6 della legge n. 2 del 28 genaio 2009
Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrita’ del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
2. tNotice può essere usata tra imprese, privati, PA.
Art. 27, lettera e) legge n. 3 del 16 gennaio 2003
Estensione dell’uso della posta elettronica nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati.
3. tNotice fornisce al mittente non solo la documentazione attestante l’invio e la ricezione dei documenti, ma anche la certificazione legale di lettura (data e luogo), dell’identità del ricevente e del contenuto
Art. 1 decreto del presidente della repubblica n. 68 del 11 febbraio 2005
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, ogni sistema di posta elettronica nel quale e’ fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici.
4. tNotice è idonea a accertare la fonte di provenienza e soddisfa tutti i requisiti
Art. 45 Decreto legislativo 7 marzo 2005
Valore giuridico della trasmissione (non solo PEC). I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.