La semplificazione nella comunicazione postale.

La semplificazione nella comunicazione postale.

Nuove disposizioni in materia di semplificazione nella comunicazione postale. A questo titolo corrisponde la recente proposta di legge di iniziativa dei deputati Mattarelli, Scotto, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Duranti, Pannarale, Nicchi, Sannicandro.

Noi di tNotice non possiamo che accogliere con entusiasmo i princìpi e le considerazioni contenute nelle pagine che abbiamo attentamene analizzato, non solo come innovatori e imprenditori, ma soprattuto in qualità di cittadini italiani.

Il testo spiega ed approfondisce ciò che da tempo sosteniamo:

  • la maggior parte dei cittadini non utilizza l’attuale Posta Elettronica Certificata perché non la conosce oppure semplicemente perché non si “fida”.
  • il costo relativo all’invio della posta raccomandata cartacea da parte della Pubblica Amministrazione è estremamente elevato (1,5 miliardi di Euro all’anno) e può essere drasticamente ridotto adottando la raccomandata elettronica, già esistente, funzionante, disponibile (come tNotice, ad esempio).
  • il mondo della PEC (quadro normativo, efficacia, percezione dei cittadini, ecc.) in Italia è confuso e preoccupante;
  • i criteri che fissano limiti di accesso connesso al fatturato aziendale delle start-up innovative sono di fatto un controsenso decisamente invalidante, soprattutto quando si parla di innovazione e semplificazione.

E’ molto difficile semplificare un documento così articolato e tecnicamente complesso, ma proviamo ad evidenziarne alcuni punti:

Comunicazione con la PA

L’indagine “I cittadini – Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale – Agenzia Digitale” rappresenta un’Italia in cui solo il 37% dei cittadini ricorrono al Web per comunicare con la Pubblica Amministrazione, contro un 41% che ancora preferisce recarsi di persona negli uffici per conoscere chi si occuperà della sua pratica.

Il 18% non ha una rete Internet a casa, il 13% ignora che il servizio è disponibile online e il 6% pensa di non essere in grado di affrontare le procedure di accesso. Una situazione definita “particolarmente preoccupante” dagli stessi parlamentari.

Dalla stessa indagine emerge un dato allarmante: nonostante gli sforzi del legislatore, la Posta Elettronica Certificata è conosciuta solo dal 9% del campione. Il rapporto tra impegno e risultato dipinge un qualcosa di molto vicino ad un fallimento.

L’intento del legislatore consiste nel portare a regime l’uso della PEC quale ordinario strumento di comunicazione alternativo all’invio postale di documenti cartacei: nello specifico il decreto-legge n. 185/2008 consente, infatti, l’invio di documenti informatici per via telematica con valenza legale ed è valido giuridicamente ai fini dei rapporti con le PA, che sono tenute ad utilizzare tale strumento per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari i dipendenti della stessa o di altra amministrazione.

Tralasciando il complesso susseguirsi di interventi legislativi, nella proposta si legge: “[…] In definitiva [..] le PA sono tenute a utilizzare la PEC ai fini della trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una di consegna a soggetti che abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo. In buona sostanza, dunque, la trasmissione del documento informatico tramite PEC equivale, altresì, alla notificazione a mezzo posta, salvo che la legge disponga diversamente […]”.

L’80% dei destinatari sono privati senza PEC

Nonostante tutto, però, finora “non si è data molta importanza al fatto che un utente abbia letto o meno un messaggio, al caso in cui trascorsi 30 mesi il gestore può cancellare i file di log e, se l’utente ha smarrito o erroneamente cancellato le ricevute, quest’ultimo non ha nessun mezzo che fornisca la prova dell’avvenuta comunicazione o ancora vi è confusione circa la possibilità delle imprese di poter comunicare al Registro delle imprese l’indirizzo di PEC messo a disposizione dallo studio professionale che le assiste negli adempimenti”.

Il risultato è drammatico: le file agli sportelli delle PA non sono affatto diminuite e la stessa PA continua ad inviare sempre e comunque numeroissime comunicazioni cartacee ai cittadini, come evidenziato dall’analisi del Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento Comunicazioni: statisticamente l’80% dei destinatari sono privati cittadini e famiglie che ad oggi ancora non dispongono della PEC.

Eppure la spesa pubblica è da capogiro

La spesa pubblica per la comunicazione da parte della PA tramite raccomandata postale comprensiva dei costi indiretti, si traduce in circa 1,5 miliardi di Euro/anno, pari a circa 11,53 Euro per ogni raccomandata spedita dalla Pubblica Amministrazione (dato che può aumentare fino a 22 Euro secondo un recente studio pubblicato da Confesercenti e presentato dal giornalista Gian Antonio Stella).

Ma la scelta della raccomandata cartacea piuttosto dell’invio digitale non sembra presentare alcun vantaggio: secondo alcuni recenti pareri legali resi a Poste SpA sulla raccomandata elettronica, detta tipologia di raccomandata, oltre ad essere equivalente al valore legale della raccomandata allo sportello, e quindi cartacea, offre in più anche la certificazione del contenuto della comunicazione, con valore probatorio in giudizio.

In poche parole attualmente la PA utilizza una soluzione costosissima invece di scegliere un’alternativa esistente, funzionante ed economica. Uno spreco di denaro pubblico che potrebbe essere facilmente evitato.

L’Europa ci chiede nuovi strumenti

Il nuovo Regolamento del Parlamento Europeo eIDAS n. 910/2014, entrato in vigore il 17/09/14 e direttamente applicabile in Italia dal 01/07/16 impone al nostro Paese di dotarsi di nuovi strumenti di comunicazione elettronica. La proposta di legge in esame risponde proprio ai nuovi requisiti nel pieno rispetto della normativa vigente e in linea con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea.

Ad esempio, in sintesi, l’art. 1 prevede che fermo restando quanto previsto dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) ogni forma di comunicazione, ivi compresa quella in formato elettronico, deve intendersi all’”invio raccomandato” quando ricorrono talune condizioni minime di servizio.

L’art 2., invece, definisce l’”indirizzo elettronico” come la destinazione che coincide con il luogo telematico o informatico che risulta costantemente monitorato dal destinatario e idoneo a consentire la piena cognizione del contenuto della comunicazione. In particolare si dispone che l’indirizzo elettronico è da considerarsi idoneo alla ricezione quando il mittente riceve, in qualsiasi forma, una conferma di lettura o di consegna conseguente ad un’azione impressa dal destinatario sul sistema telematico o informatico utilizzato per la ricezione della comunicazione stessa.

L’art. 3 prevede che nei casi in cui è preventivamente indicato un indirizzo di posta elettronica, o quest’ultima risulta dai registri anagrafici domicilio speciale della persona fisica o giuridica, la PA in conformità utilizza per l’invio di ogni comunicazione la trasmissione telematica o informatica attraverso gli strumenti e le tecnologie che consentono la spedizione di posta raccomandata in modalità elettronica ai sensi e nelle forme previste dall’art. 1 della presente legge. Lo stesso articolo prevede che le PA possono procedere per l’affidamento dei servizi di comunicazione elettronica a bando di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che non possono essere ammesse a concorrere nell’ambito dello stesso bando di gara per l’affidamento dei servizi di postalizzazione nella sola forma elettronica imprese che esercitano tipologie di servizio di postalizzazione ibrida o tradizionale, dovendosi considerare dette modalità di servizio del tutto diverse e comunque destinate ad essere affidate con bandi di gara distinti.

La lungimiranza della proposta di legge prevede anche un’attenzione particolare per le  start-up innovative, dato che possono concorrere a gare pubbliche per la fornitura di tecnologie innovative con esonero dall’attestazione dei requisiti speciali previsti all’art. 41 del decreto legislativo n. 163/2006 in materia di contratti pubblici.

Per concludere, l’art. 4 prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e gli altri Ministri interessati, emana uno o più regolamenti per introdurre nella disciplina vigente le disposizioni applicative finalizzate al pieno conseguimento degli obiettivi sanciti dalla presente legge in conformità ai principi contenuti nel Regolamento del Parlamento Europeo eIDAS n. 910/2014.

Per concludere

In questo particolare momento storico riteniamo che sia di fondamentale importanza investire sulla semplificazione e sull’innovazione nella Pubblica Amministrazione. In particolare la comunicazione postale rappresenta sia un’importante voce nel bilancio, sia una fonte di stress e perdita di tempo per quanto riguarda i cittadini.

La proposta di legge che abbiamo analizzato – Nuove disposizioni in materia di semplificazione nella comunicazione postale – apre le porte della PA anche alle start-up innovative, propone un abbattimento drastico dei costi che attualmente si aggirano attorno a 1,5 miliardi di euro / anno, risponde sufficientemente ai principi descritti dal Regolamento del Parlamento Europeo eIDAS n. 910/2014 e fa chiarezza in un campo caratterizzato da una profonda confusione. Ci auguriamo che la direzione indicata dai Mattarelli, Scotto, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Duranti, Pannarale, Nicchi, Sannicandro possa essere in qualche modo seguita dal resto dei parlamentari e dalle istituzioni.

Noi siamo pronti, come start up innovativa, come imprenditori, come innovatori e come cittadini a dare il nostro contributo.

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